Art. 2.
(Norme di competenza regionale).

      1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 3 e previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.
      2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare

 

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apposita domanda alla regione interessata, corredata dal progetto edilizio, dal piano economico-finanziario e dall'elenco degli eventuali finanziatori italiani o esteri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.
      3. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.
      4. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici dedicati ai culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati legalmente residenti nel territorio di competenza.
      5. Il piano di cui al comma 4 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 3. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.